L’obbligazione è il vincolo giuridico che tutela un diritto pretensivo. Essa ha per oggetto la prestazione, ovvero il comportamento che l’obbligato è tenuto ad avere per soddisfare l’interesse, anche non patrimoniale, del creditore. Tale prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica (art. 1174).

Caratteristiche:

  • contenuto: vario (autonomia privata).
  • causa: tipica perché le fonti sono esclusivamente quelle indicate dall’art. 1173 (contratto, fatto illecito o ogni altro atto o fatto idoneo a produrle).

Dalle obbligazioni giuridiche si differenziano le obbligazioni naturali che derivano da principi di natura morale, sociale o religiosa. In tali casi il debitore non è obbligato al pagamento, ma se lo effettua non ha diritto a ripeterlo (art. 2034).

Nella disciplina delle obbligazioni due norme in particolare ricoprono un ruolo centrale per quello che riguarda il comportamento da tenere:

  • art. 1175: il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.
  • art. 1176: nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

 Distinzione secondo il contenuto:

  • Obbligazioni di custodire (art. 1177).
  • Obbligazioni di dare/fare/non fare.
  • Obbligazioni di mezzi: il debitore si impegna a eseguire la prestazione secondo diligenza (art. 1176 2° c.).
  • Obbligazioni di risultato: il debitore si impegna a garantire un risultato fino ai limiti dell’impossibilità (art. 1218). 
  • Obbligazioni generiche: l’oggetto è determinato solo nel genere (art. 1178).
  • Obbligazioni specifiche: l’oggetto è determinato.
  • Obbligazioni personali: possono essere adempiute solo da un particolare debitore/ nei confronti di un particolare creditore.
  • Obbligazioni semplici: l’oggetto è una sola prestazione o più prestazioni (obbligazioni cumulative) che debbono essere eseguite da un solo debitore.
  • Obbligazioni facoltative: la facoltà di liberarsi dalla prestazione con una cosa diversa è attribuita al debitore dalla legge (art. 1197). Se l’unica prestazione dovuta diventa impossibile senza colpa del debitore l’obbligazione si estingue.
  • Obbligazioni solidali (attenuano il rischio di insolvenza):
    • art. 1292:
      • Passiva: più debitori sono obbligati per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità, liberando così tutti gli altri.
      • Attiva: tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione, liberando così il debitore verso tutti.
    • art. 1294: se non risulta diversamente i debitori sono tenuti in solido.
    • art. 1298: nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori/creditori, presumendo uguali le parti.
    • art. 1299: il debitore in solido che ha pagato l’intero credito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno. Se uno è insolvente la perdita si ripartisce tra tutti gli altri.

Obbligazioni complesse:

  • Obbligazioni alternative: il debitore può scegliere tra due (o più) obbligazioni da eseguire:
    • art. 1285: il debitore si libera eseguendo una delle due obbligazioni (non può eseguire parte dell’una e parte dell’altra).
    • art. 1286: la scelta tra le varie obbligazioni spetta al debitore se non è stata attribuita al creditore o a un terzo. Essa diviene irrevocabile con l’esecuzione di una delle due prestazioni.
    • art. 1288: l’obbligazione alternativa si considera semplice se una delle prestazioni o non può formare oggetto di obbligazione oppure è divenuta impossibile.
    • art. 1289:
      • Scelta al debitore: se una delle prestazioni diviene impossibile per causa imputabile al debitore l’obbligazione alternativa diviene semplice. Se una delle prestazioni diviene impossibile per causa imputabile al creditore il debitore è liberato.
      • Scelta al creditore: se una delle prestazioni diventa impossibile per colpa del creditore il debitore è liberato. Se dell’impossibilità deve rispondere il debitore il creditore può scegliere l’altra prestazione o il risarcimento.
    • art. 1290:
      • Scelta al debitore: se entrambe le prestazioni divengono impossibili per colpa del debitore, egli deve pagare l’equivalente di quella divenuta impossibile per ultima.
      • Scelta al creditore: se entrambe le prestazioni divengono impossibili per colpa del debitore, il creditore può domandare l’equivalente dell’una o dell’altra.
  • Obbligazioni divisibili: se ci sono più debitori o più creditori (non in solido) ciascun debitore è tenuto a pagare solo la sua parte e ciascun creditore può domandare solo la sua parte.
  • Obbligazioni indivisibili: la prestazione ha per oggetto una cosa non suscettibile di divisione. Tali obbligazioni sono disciplinate con le regole delle obbligazioni solidali. 
  • Obbligazioni pecuniarie: l’oggetto è una somma di denaro. Il valore della moneta utilizzata per estinguere il debito pecuniario è quello nominale (principio nominalistico art. 1277). Tutte le obbligazioni inadempiute sono ricondotte ad esse:
    • art. 1282: i crediti liquidi (espressi in quantità di denaro) ed esigibili (suscettibili di essere portati a compimento) producono interessi di pieno diritto salvo diverse disposizioni.
    • art. 1283 (anatocismo): gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza.
    • art. 1284: il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 % (ma può variare annualmente). Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto.

L’interesse può essere legale, ovvero stabilito dalla legge, o convenzionale, stabilito dalle parti ma comunque caratterizzato da limiti. Oltre tali limiti si incorre nell’usura.

Gli interessi si possono classificare in base alle funzioni che assolvono:

  • interessi corrispettivi: prodotti dal denaro stesso.
  • interessi compensativi: prodotti dal mancato godimento della cosa consegnata prima di riceverne la controprestazione.
  • interessi risarcitori: prodotti dalla mora (ritardo).

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