Le fondazioni sono enti che nascono intorno a un patrimonio destinato ad un fine (vincolo di destinazione).

L’atto di fondazione (atto costitutivo) è l’atto con cui il fondatore compie un atto di disposizione patrimoniale distaccando dal suo patrimonio alcuni beni destinati a uno scopo. Accanto all’atto di fondazione troviamo l’atto di donazione con cui il fondatore dona all’ente il patrimonio di cui s’è spogliato, necessario per perseguire lo scopo della fondazione. Questi due atti, che possono essere contenuti in un unico documento, portano al riconoscimento dell’ente da parte dell’ordinamento.

 I comitati (art. 39)

I comitati, meno rilevanti di associazioni e fondazioni, si costituiscono per opera di gruppi di persone con scopi di vario genere. Dato che di solito non hanno riconoscimento, si seguono i principi analoghi a quelli per le associazioni non riconosciute, anche se la loro fisionomia è più simile a quella delle fondazioni.

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti, sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo previsto; ma se, come nella maggior parte dei casi, non vi è personalità giuridica, rispondono anche tutti i componenti del comitato, a differenza di quanto succede per le associazioni non riconosciute.

Nel caso in cui i fondi raccolti non siano sufficienti allo scopo, questo sia stato raggiunto o non si possa più attuare, l’autorità governativa dà direttive sulla devoluzione dei beni, salvo che tali situazioni siano state previste al momento della costruzione del comitato.

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