La persona fisica
Le persone vengono tradotte in formule tecniche, anche se non vengono più considerate soltanto come soggetti di diritto e quindi come semplice fattispecie giuridica. I soggetti sono centri di imputazione e di interessi e sono resi tali da una scelta politica.
La capacità giuridica
La capacità giuridica è l’astratta idoneità a divenire un centro di interessi e di diritti e a essere titolari di poteri e doveri giuridici. Tale idoneità si acquista alla nascita (art. 1) e si estingue con la morte, e nessun soggetto, in nessun caso, può esserne privato.
La capacità d’agire
Essere titolare di diritti non significa però poterli utilizzare in modo autonomo. La capacità d’agire è l’attitudine a compiere atti giuridicamente rilevanti, capacità che, a differenza di quella giuridica, si acquista con la maggiore età (art. 2). Si considerano incapaci di agire (incapacità legale) gli interdetti, gli inabilitati e, appunto, il minore.
Il minore viene rappresentato dai genitori che possono compiere disgiuntamente atti di ordinaria amministrazione, ma che invece devono compiere congiuntamente quelli di straordinaria amministrazione. In assenza dei genitori il giudice tutelare nomina un tutore o, in caso di contrasto, un protutore (art. 343). Il minore può comunque divenire capace di agire prima della maggiore età attraverso l’emancipazione. L’emancipato può compiere atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione necessita di un curatore.