Le obbligazioni rappresentano un rapporto giuridico per il quale il debitore (subordinato) è tenuto a un comportamento patrimonialmente valutabile al fine di soddisfare l’interesse anche non patrimoniale del creditore (preminente).
I caratteri centrali dell’obbligazione sono la relatività, infatti solo il soggetto obbligato deve adoperarsi (tranne i casi in cui l’obbligazione è in incertam personam), e la mediatezza, dato che il creditore deve cooperare per la realizzazione del credito. L’obbligazione può consistere:
- nella consegna di una cosa (obbligazione di dare).
- nel compimento di una prestazione (obbligazione di fare).
- nell’astensione dall’agire (obbligo di non fare).
Il debitore è soggetto a due tipi di responsabilità:
- responsabilità personale (art. 1218): il risarcimento del danno nel caso di inadempimento.
- responsabilità patrimoniale (art. 2740): la soggezione dei beni presenti e futuri all’azione del creditore insoddisfatto.