Attualmente i giuristi di ogni paese europeo sono impegnati in uno sforzo di riflessione sui contenuti/obiettivi/metodi più idonei per conseguire l’armonizzazione di un ordinamento giuridico transnazionale: il “nuovo diritto europeo” (per gli inglesi saranno i giudici gli esperti capaci di orientarsi nella molteplicità delle situazioni configurabili; per francesi-italiani e tedeschi vale il discorso già detto). E’ chiaro che la giurisprudenza ha assunto un ruolo di “creazione del diritto” sia pure con modalità/tecniche differenze sia con differente tecnica di redazione delle sentenze nonché del loro uso come “precedenti”. In questo senso è ancora marcata la differenza tra common law (dove il giudice si identifica col “giurista colto” e la letteratura scientifica è l’insieme delle sentenze) e il civil law (dove il dialogo e l’interazione tra dottrina e giurisprudenza sono stati quasi ovunque interrotti dalle codificazioni, anche se sono ancora percepibili tracce delle diverse tradizioni nazionali dei rapporti giurisprudenza-dottrina in Francia e Germania. Quindi i due formanti interpretativi (dottrina e giurisprudenza) in questi paesi sembrano quasi far riferimento a diversi diritti ciascuno di cui assolutamente autonomo e autoreferenziale).